Si lavora “per il mantenimento delle funzioni giudiziarie nelle relative sedi degli immobili adibiti ad uffici del giudice di pace soppressi”

E’ stato accolto un ordine del giorno presentato dall’on. Gianfranco Chiarelli riguardante le sedi giudiziarie. A comunicarlo l’ufficio stampa del parlamentare martinese, che diffonde anche l’ordine del giorno presentato dall’esponente di Forza Italia. Di seguito la nota stampa e l’ordine del giorno:

Accolto dal governo un importante ordine del giorno presentato dall’on.le Gianfranco Chiarelli, con il quale si interviene in materia di sedi giudiziarie. In particolare si fa riferimento ai Giudici di Pace. Il Governo quindi è impegnato a: «valutare l’opportunità, sin dai prossimi interventi in materia, di adottare iniziative ispirate a principi di efficienza ed economicità prevedendo in via sperimentale, come per il citato comma 260, la possibilità per il Ministro della Giustizia di disporre di apposite convenzioni stipulate con gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per il mantenimento delle funzioni giudiziarie nelle relative sedi degli immobili adibiti ad uffici del giudice di pace soppressi, con competenza sui rispettivi territori, e comunque di prevedere la possibilità per gli Enti locali interessati, quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga ai termini stabiliti dall’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, di richiedere al Ministro della Giustizia il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi.»

Ordine del Giorno

AC 1865

La Camera,

premesso che:

L’art. 1, comma 260 del provvedimento in esame interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – di attuazione della delega in tema di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (geografia giudiziaria) – aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 8 di tale decreto legislativo con riguardo all’utilizzazione degli immobili di uffici soppressi;

il nuovo comma 4-bis, nell’ottica di una graduale attuazione della riforma delle geografia giudiziaria, stabilisce che in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell’ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che – per l’esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi – vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio regionale;

non si interviene invece sul decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, di attuazione della delega in tema di nuova organizzazione e soppressione di numerosi uffici del Giudice di Pace, distribuiti sul territorio dello Stato, non prevedendo neanche una possibilità di convenzione come nel caso precedentemente evidenziato;

le disposizioni dei decreti sopra citati, che incidono sulla distribuzione territoriale dei Tribunali e degli uffici del Giudice di Pace, non rispondono in molti casi a perseguire l’obiettivo di efficienza del sistema giudiziario;

a titolo di esempio, nell’intento di ridefinire l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri «oggettivi e omogenei» in molti casi, invece, si è adottato un criterio opposto, procedendo a sopprimere sedi di Tribunali e GdP molto più grandi, sotto ogni parametro, di decine di altre che invece sono state mantenute;

alcune Regioni sono state particolarmente penalizzate, altre, invece, particolarmente salvaguardate. In alcuni casi il criterio enunciato è stato quello degli abitanti, in altri quello della superficie, in altri ancora quello del numero dei procedimenti, o quello del numero dei magistrati;

a distanza di oltre due mesi dalla chiusura degli uffici la situazione, in generale, rimane caotica, disorganizzata e con notevoli dispendi di denaro pubblico senza dimenticare i maggiori costi di tempo e di viaggio per raggiungere le poche sedi dislocate sul territorio a seguito del citato accorpamento.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, sin dai prossimi interventi in materia, di adottare iniziative ispirate a principi di efficienza ed economicità prevedendo in via sperimentale, come per il citato comma 260, la possibilità per il Ministro della Giustizia di disporre di apposite convenzioni stipulate con gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per il mantenimento delle funzioni giudiziarie nelle relative sedi degli immobili adibiti ad uffici del giudice di pace soppressi, con competenza sui rispettivi territori, e comunque di prevedere la possibilità per gli Enti locali interessati, quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga ai termini stabiliti dall’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, di richiedere al Ministro della Giustizia il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi.

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