In relazione all’ordinanza n.24 del primo luglio  relativa al divieto di vendita bevande da asporto in bottiglie di vetro e/o lattina si è provveduti ad emanare una nuova ordinanza con le seguenti  integrazioni e modifiche. La nuova ordinanza n.25 del 3 luglio prevede che al fine di evitare che si verifichino inconvenienti legati all’abbandono e all’uso improprio di bottiglie  e contenitori  di vetro, con conseguente pericolo per l’incolumità delle persone, tenendo conto della nota a firma del Comando Polizia Locale acquisita al prot.  gen. N 38618/2015 in cui vengono segnalati alcuni fenomeni deteriori per la sicurezza urbana lungo le seguenti vie o piazze: p.zza XX Settembre, via Barnaba, p.zza Roma, Via Vittorio Emanuele, p.zza Plebiscito, p.zza Maria Immacolata, via Garibaldi, via Cirillo, via Bellini, c.so dei Mille,via monte grappa, via Mascagni, via Aprile, c.so Messapia, c.so Italia, p.zza Marconi, p.zza Vittorio Veneto, p.zza Crispi, p.zza Umberto, via Trieste, v.le della Libertà, p.zza D’Angiò e zona Pergolo, si proceda fino al 30 settembre  al divieto di vendita in contenitori di vetro prevedendo, in sostituzione, la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, i distributori automatici, i circoli privati, nonché le attività artigianali che vendono prodotti confezionati in contenitori di vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo, sulle seguenti vie e piazze:  p.zza XX  Settembre , via Barnaba, p.zza Roma, via Vittorio Emanuele, p.zza Plebiscito, p.zza Maria Immacolata, via Garibaldi, via Cirillo, via Bellini, ,via monte grappa, via Mascagni, via Aprile, c.so Messapia, c.so Italia, p.zza Marconi, p.zza Vittorio Veneto, p.zza Crispi, p.zza Umberto, via Trieste, v.le della Libertà, p.zza D’Angiò e zona Pergolo.  Il divieto non si applica in occasione del servizio a domicilio del cliente e nelle aree concesse ai Pubblici Esercizi come “distesa tavoli”. Sulle medesime vie o piazze è, altresì, vietato il consumo di bevande in bottiglie in vetro o contenitori in vetro. I trasgressori saranno puniti con una multa di euro 150,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla L.n. 689 del 24/11/1981. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria anche alla sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 quater del comma 1 del R.D. 18/06/1931 n. 773.

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