La Sezione III del TAR di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto, coadiuvati dal Consiglio Nazionale degli Architetti, con cui si chiedeva l’annullamento della determina n.93 del 30 dicembre 2011, della conseguente convenzione stipulata in data 25 gennaio 2012 e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Con tale atto il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale del Comune di Martina Franca conferiva un incarico al Dipartimento ICAR di Ingegneria Civile e Architettura del Politecnico di Bari per un’attività di consulenza urbanistica finalizzata alla redazione del Documento Programmatico Preliminare al PUG del Comune di Martina Franca. Tale incarico veniva affidato, “senza preventiva procedura ad evidenza pubblica”, per l’importo di € 39.500 oltre IVA. Successivamente, il 25 gennaio 2012 veniva stipulata la relativa convenzione di incarico.

Con il ricorso n. 174 l’Ordine degli Architetti, Panificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto aveva richiesto l’annullamento degli atti amministrativi ritenuti dagli stessi illegittimi. Il 29 febbraio 2012 il TAR di Lecce ha rigettato l’istanza cautelare avanzata dall’Ordine che a giugno 2012 ha fatto ricorso al Consiglio di Stato il quale, accogliendo il ricorso, ha sospeso gli atti impugnati e ha ordinato al Tar di Lecce la “sollecita” fissazione dell’udienza.

A questo punto, per dovere di cronaca giova fare una breve cronistoria. Nel ricorso presentato dall’OdA, si legge che gli atti impugnati dovevano essere annullati per una serie di motivi. Innanzitutto l’OdA chiedeva di chiarire quale fosse l’esatta natura del rapporto instauratosi tra l’Amministrazione e il Politecnico, ovvero se si trattasse di attività di mero studio e ricerca oppure di prestazione di servizi. “Da un attento esame degli atti – si leggeva nel ricorso presentato lo scorso febbraio – si evince chiaramente che l’attività che sarebbe chiamato a svolgere l’istituto universitario comprende sì una fase di studio e di ricerca ma in una misura che risulta strettamente riconducibile alla successiva e principale opera di consulenza, supporto e addirittura di coordinamento in favore degli uffici comunali”.

Secondo l’Ordine,nel caso in esame ricorrevano diversi elementi:“Il Comune si configura come amministrazione aggiudicatrice; l’accordo intercorso è a titolo oneroso; l’attività svolta rientra nella nozione di prestazione di servizi; il Politecnico di Bari è da considerare alla stregua di operatore economico. Non vi può essere alcun dubbio quindi circa la collocabilità del rapporto di cui trattasi nel novero di quelli qualificabili come appalti di servizi”. Tra le norme regolanti gli appalti, si stabilisce che“Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”.

Tornando al caso in esame, l’OdA riteneva che “E’ evidente come il Comune ha posto in essere un artificioso frazionamento dell’appalto per poter procedere all’affidamento diretto in favore del Politecnico di Bari di una sola parte del servizio, ben sapendo che, a seguito di tale fase, sarebbe stato necessario procedere all’affidamento di un nuovo incarico per l’espletamento della fase successiva. In definitiva il Comune di Martina Franca, procedendo all’affidamento diretto del citato servizio, ha intenzionalmente violato i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità”.

Inoltre, il Politecnico di Bari – così come qualsiasi istituto universitario – ha tra gli obiettivi istituzionali la promozione dell’attività di ricerca, dello sviluppo culturale e scientifico, del progresso tecnologico ed il perseguimento della formazione e dell’istruzione della persona. Infatti, come espressamente riconosciuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “Non si può trattare un’attività lucrativa fine a se stessa, perché l’Università è e rimane un ente senza fine di lucro”. Anche qui l’OdA, nel suo ricorso, aveva da ridire, in quanto nel caso in questione “E’ evidente che non ricorrano i presupposti per qualificare il servizio reso dal Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari come strettamente strumentale alle sue finalità istituzionali. Infatti nella convenzione di incarico è espressamente stabilito che «I risultati saranno di proprietà esclusiva del Comune e come tali eventualmente registrati ed economicamente sfruttati»”.

Un anno dopo si è arrivati alla conclusione. Il TAR di Lecce, con decisione assunta nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2012 e pubblicata in data 15 gennaio 2013, ha respinto il ricorso.

“La sentenza del Tar di Lecce – ha dichiarato il sindaco Franco Ancona – permette al Comune, ma ancor più alla città di Martina Franca, di continuare l’iter avviato per la definizione di un nuovo Piano Urbanistico Generale iniziato dal Commissario Prefettizio attraverso l’incarico di consulenza affidato all’Università di Bari. Insieme ai provvedimenti sulla Rigenerazione Urbana la città può ora sperare di rilanciare un’azione di pianificazione e di programmazione urbanistica di cui da tempo Martina ha bisogno. Esprimo al tempo stesso soddisfazione per l’attività legale svolta dall’avvocatura comunale nel condurre un’azione puntuale ed efficace che ha portato alla conclusione positiva per l’Amministrazione comunale di Martina Franca”.

 

Carlo Carbotti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Continuando a usare questo sito, siete d'accordo con l'uso dei cookie. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close