Il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale, l’Ing. Lorenzo Lacorte, risponde con un comunicato a Martino Miali, consigliere di opposizione, il quale aveva sollevato un dubbio circa la nomina della Commissione per il Piano di Rigenerazione Urbana, riferito al non rispetto, secondo Miali, dell’art. 84, art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici:

“Con riferimento al comunicato apparso sugli organi di stampa in data 27 luglio a firma del  consigliere UDC Martino Miali, si ritiene opportuno dover fornire i seguenti chiarimenti sulla paventata illegittimità, che il sottoscritto ritiene inesistente, delle nomina della commissione avvenuta con determinazione n. 1569RG del 22/07/2014:

1) la normativa impropriamente richiamata dal Consigliere  Miali (art. 84  del DLGS 163/2006 “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ed art. 282 del DPR 207/2010 di attuazione del codice) non è applicabile al caso in parola; infatti il Codice dei Contratti D. Lgs 163/2006 ai sensi dell’art.1 c.1 è applicabile solo alle gare che hanno per oggetto “l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere” e non alle procedure di gara finalizzate alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione ad un programma urbanistico denominato “Programma Integrato di Rigenerazione Urbana” che vedrà nella fase successiva la presentazione di Piani Urbanistici Esecutivi; in altri termine in questa fase non si sta affidando alcun contratto pubblico di lavoro, servizio o fornitura, ma semplicemente si stanno individuando le manifestazioni di interesse coerenti con il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana di Martina Franca;

2) coerentemente con quanto sopra affermato, sia il bando pubblicato che la determina di nomina della commissione, non fanno alcun riferimento alle procedure di scelta dei contraenti del D. Lgs 163/2006, né tantomeno il bando poteva fare riferimento ai criteri di selezione tipici di una procedura per l’affidamento di  un contratto di lavoro/servizio/fornitura ossia il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

3) inoltre, se per assurdo il bando fosse inquadrabile nell’ambito della normativa sui lavori pubblici, non essendo il criterio di selezione previsto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (attribuzione di punteggi con criteri predeterminati all’offerta tecnica e all’offerta economica)comunque non troverebbero attuazione per la nomina della commissione l’art. 84 del D. Lgs 163/2006 e l’art. 282 del DPR 207/2010 che si applicano esclusivamente alle procedure selettive espletate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

4) infine , se per assurdo dovesse trovare applicazione al bando in parola la normativa sui contratti pubblici di lavori/servizi/forniture come sostenuto dal Consigliere Miali, si giungerebbe al paradosso che nessun libero cittadino potrebbe partecipare al Programma di Rigenerazione Urbana atteso che ai sensi dell’art.34 del D. Lgs 163/2006 i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici di cui al D. Lgs 163/2006 sono solo imprenditori individuali, società, consorzi, geie, raggruppamenti di imprese ecc..; quanto innanzi sarebbe peraltro in netto contrasto con lo spirito della Legge Regionale 21/2008 sulla rigenerazione urbana che riserva a qualunque soggetto privato la possibilità di promuovere un intervento di rigenerazione;

Per quanto sopra non si ritiene che sussistono i profili di illegittimità nella nomina della commissione sollevati dal Consigliere Miali”.

Il comunicato diffuso dall’Ing. Lacorte è accompagnata altresì da una dichiarazione del Sindaco Franco Ancona: 

“E’ opportuno, però, evidenziare che l’Amministrazione comunale ha appreso delle osservazioni del Consigliere solo a mezzo stampa e che non è pervenuta alcuna nota scritta in merito alle presunte illegittimità da lui dichiarate sulla nomina della Commissione per il Piano di Rigenerazione Urbana. Un procedimento, tra l’altro, che ha seguito un iter trasparente e su cui, probabilmente, il Consigliere Miali avrebbe fatto bene ad astenersi dall’intervenire avendo un probabile conflitto di interesse sulla materia”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Continuando a usare questo sito, siete d'accordo con l'uso dei cookie. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close