Il carnevale è la festa più allegra dell’anno. Sembra una festa creata apposta per i bambini, che da sempre amano travestirsi e mascherarsi in tutti i modi possibili.

In città poi, è da sempre diffusa l’abitudine di uscire in gruppi e festeggiare andando in giro mascherati per la città. Fin qui sembra tutto normale, se non fosse che c’è una cosa che tutti gli under 30 associano al festa in questione: la famigerata bomboletta di schiuma spray, usata per sporcare qualsiasi cosa si pari davanti agli utilizzatori: persone, macchine, monumenti, eccetera. Le bombolette spray sporcano poi due volte: la prima, con la schiuma che contengono; la seconda, con la dispersione delle lattine lungo le strade e negli spazi verdi. Oltre a questo, vanno anche tenute presenti (e prevenute) le azioni vandaliche derivati dal lancio delle lattine vuote che già da sole possono essere pregiudizievoli per l’incolumità delle persone e delle cose.

I più hanno sempre stigmatizzato ogni anno l’evento, sostenendo che in fondo si tratta solo di un periodo brevissimo, ma a quanto pare quest’anno l’Amministrazione ha deciso di fare sul serio, col Sindaco Ancona che ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita, sul territorio comunale, di bombolette schiumogene a spray, con l’ovvio divieto della loro detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e aperti al pubblico nel periodo di Carnevale.

Il Sindaco, “rilevato che, negli anni addietro, durante il periodo della Festa del Carnevale, specialmente in occasione delle manifestazioni pubbliche di carri allegorici e mascherati o cortei simili, si sono verificati episodi di uso incontrollato di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumose o di altra consistenza” che hanno provocato “situazioni negative sull’incolumità pubblica, in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone anche di grave livello” ha emanato l’ordinanza in questione, vietando per il periodo dal 07 febbraio al 28 febbraio 2013 “la vendita, sia negli esercizi in sede fissa che sulle aree pubbliche, relativamente a tutto il territorio comunale, di bombolette schiumogene a spray e prodotti similari e la detenzione e l’utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico”, sia a danno delle persone che nei riguardi di beni mobili ed immobili.

Particolarmente pesanti le sanzioni in caso di violazione. In caso di accertamento delle violazioni si procederà al sequestro dei prodotti e relativo provvedimento consequenziale di confisca.

Per i venditori (molto spesso anche abusivi, visto che vendono bombolette e quant’altro con banchetti improvvisati per le strade) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 51,65 a €. 516,00, con il minimo comunque non inferiore a € 150,00; mentre per chiunque venga trovato con una bomboletta (sia che la stia adoperando, sia che no) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 25,82 a €. 250,00.

La sanzione aumenta a dismisura per chiunque “venga trovato a insozzare, con i citati strumenti, le pubbliche vie o i monumenti”: la sanzione amministrativa varierà da un minino di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00. L’Amministrazione ha anche disposto (forse con un po’ di ritardo) che “il presente atto sia ampiamente pubblicizzato sia presso le scuole elementari e medie che presso i titolari dell’attività commerciale, sia in sede fissa che su area pubblica, interessati al provvedimento”.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio ed, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità.

Il dispositivo ora c’è. Tocca quindi rispettarlo e soprattutto, farlo rispettare. Vi terremo aggiornati sul caso.

Carlo Carbotti

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