La legge impone che le liquidazioni di denaro per concessioni di contributi, sussidi, i pagamenti di prestazioni anche professionali e di imprese, siano pubblicate in una apposita sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione pubblica. Lo dice l’articolo 18 del decreto legge 83/2012 poi convertito in legge. Uno dei decreti-Monti per la trasparenza.

Ciò che raccontiamo non è per fare chissà quale formalismo, ma perché si tratta di uno degli elementi fondamentali del nuovo modo di fare amministrazione pubblica: trasparenza, disponibilità immediata di tutte le informazioni dell’amministrazione pubblica nei confronti di qualsiasi cittadino.

Recita, quell’articolo 18 al quale ci si riferiva prima, che ogni liquidazione relativa prestazioni economiche per i soggetti previsti dalla legge, va pubblicata nel sito istituzionale, alla sezione “trasparenza, valutazione e merito”, con un link ben accessibile e con la possibilità, per i cittadini, di aprire e scaricare gli appositi documenti. Per controllare quello che succede. Una buona pratica. Il sindaco di Martina Franca ama dire queste parole, “buona pratica”, “buone pratiche”. Vediamo cosa corrisponde alle parole.

Siamo andati a verificare. Sezione “trasparenza, valutazione e merito” del nuovo sito internet del Comune di Martina Franca, quello presentato anche con una conferenza stampa e quello di cui si diceva che finalmente siamo in presenza di un sito legittimo (come se quello di prima fosse chissà cosa).

Apriamo le voci relative a contributi, sussidi, liquidazioni economiche, quello che è previsto dalla legge. C’è solo il riferimento normativo. Ma di atti concreti, nulla. Apriamo la sezione “dati sulla gestione dei pagamenti”: il nulla. Apriamo, già che ci siamo, anche il link “dati su incarichi e consulenze” e quello “incarichi conferiti”: il nulla. E per “albi beneficiari provvidenze”, il nulla. Magari, per alcune di queste voci, non c’è davvero nulla di accaduto e dunque niente da scrivere. Ma i pagamenti, per le prestazioni economiche di qualsiasi natura, dall’1 gennaio sono stati effettuati, eccome. Ma non ce n’è traccia, dove invece dovrebbe essercene: di soldi pubblici si tratta, i cittadini devono conoscere per intero e in modo immediato.

Eppure, nell’albo pretorio comunale online, figurano liquidazioni di continuo. Ma l’albo pretorio comunale online è una cosa diversa da questa di cui parliamo e che prevede la legge.

Ora, accade che dall’1 gennaio 2013 le liquidazioni per valore annuo superiore ai mille euro, non pubblicate nella sezione apposita prevista dalla legge, non sono efficaci. Cioè, in pratica, non possono essere erogate. Non solo: l’eventuale mancanza deve essere controllata dalla dirigenza e le conseguenze sono di carattere amministrativo, patrimoniale e contabile, nei confronti di chi è responsabile “per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico”. Fra l’altro, “la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione” è scritto nell’articolo di legge. Insomma, bisogna fare le cose con estremo rigore, anche formale, perché nella pubblica amministrazione la forma è sostanza. Ma in quella sezione del sito internet del Comune di Martina Franca, al di là delle enunciazioni di principio (significa che le conoscono: e perché non le applicano?) c’è il nulla. Abbiamo salvato la pagina internet che riporta la situazione attuale a Martina Franca, cioè il nulla. Detto tutto questo: che si fa con quello che è accaduto dall’1 gennaio 2013? Chi ne risponde alla cittadinanza? Sono soldi pubblici.

La pubblica amministrazione efficiente non passa dalla campagna elettorale e dai proclami, ma passa esclusivamente dalla buona conoscenza, e dalla buona applicazione, di quanto previsto dalla legge. La trasparenza è questa. In altri Comuni, molti altri, se non tutti, anche del nostro territorio, si fa. A Martina Franca no. Al momento, a Martina Franca, è una trasparenza solo teorica.

Per ricordare agli amministratori e ai responsabili come devono fare per rispettare la legge, pubblichiamo la norma, di seguito:

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati:

a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

b) l’importo;

c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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