Una denuncia esplicita e fatta a chiare lettere quella di Antonio Pepe, presidente dell’associazione Noiconsut Europa, impegnata nella tutela dei cittadini e dei consumatori e nella promozione di politiche di sviluppo sostenibile a Martina Franca. Il punto della questione sollevato dall’associazione è la prassi adoperata dalla Soget, che prevede la cancellazione dell’eventuale fermo amministrativo a spese del contribuente. “E’ giunta l’ora – scrive Pepe nel comunicato diffuso nelle scorse ore – di dire basta ai comportamenti scorretti della Soget messi in atto nei confronti dei contribuenti che, dopo aver provveduto al saldo del debito per il quale la Soget aveva iscritto il fermo amministrativo dell’auto, vengono sottoposti ad un ulteriore pagamento per la cancellazione. E’ questo, ad esempio, il caso accaduto ad un contribuente di Martina Franca nostro utente che, dopo aver saldato il suo debito con tutti i costi annessi, si è visto rifiutare dalla Soget la cancellazione gratuita del fermo amministrativo.”

La tesi condotta dal presidente di Noiconsut Europa sarebbe avvalorata a norma di legge, vista l’entrata in vigore della nuova normativa, datata 13 luglio 2011, che dispone l’assenza di costi di cessazione del fermo amministrativo a carico dell’utente, riportata di seguito nel comunicato di Antonio Pepe: “Tra le novità in vigore dal 13 luglio 2011, per effetto dell’entrate in vigore della Legge n. 106 del 2011 di conversione del Decreto Legge n. 70/2011, risalta l’abolizione del pagamento, da parte del debitore, delle spese di cancellazione del fermo amministrativo nei confronti dell’Agente della Riscossione e dell’Aci. In particolare l’art. 7, del Decreto Legge n.70, convertito poi nella richiamata Legge n. 106, in riferimento al fermo amministrativo, sancisce che “in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri. In buona sostanza, per effetto del nuovo disposto normativo, il contribuente che ha subito il provvedimento di fermo amministrativo su un veicolo di proprietà, una volta pagata l’obbligazione verso l’Agente della Riscossione, può procedere alla fase successiva della cancellazione del fermo senza dover pagare ulteriori spese al Concessionario per la riscossione o all’Ufficio ACI.. Qualora il contribuente si veda richiedere il pagamento di tali spese, potrà agire in tutela dei propri interessi patrimoniali dinanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale.”

L’associazione Noiconsut Europa, a detta del suo presidente Antonio Pepe, rimane vigile rispetto all’antipatica situazione in tutti quei Comuni i cui sindaci abbiano dato mandato alla Soget per la riscossione delle tasse locali, pronta a tornare sull’argomento dei costi di cancellazione del fermo amministrativo a carico del debitore “al fine di mettere fine a questo metodo illegittimo sino ad oggi applicato a danno e scapito dei contribuenti – conclude Pepe nel comunicato – che, con difficoltà, fanno fronte al risanamento dei tributi.”

 

Giovanni D’Aprile

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