“Stiamo affrontando questa emergenza attraverso assunzioni a comando e attivando procedure di mobilità”.

Lorenzo Basile un amministratore sincero. L’amministrazione fa fronte all’emergenza personale attraverso  “assunzioni a comando”. L’art. 56 t.u. n. 3/1957 modificato dalla Legge 127/97 (Comando presso altra amministrazione) recita testualmente:    L’impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato stesso appartiene.   Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza ecc..  Difatti con determina n. 366 del 15 novembre 2012 si prende atto che il Settore Personale – Bilancio e programmazione finanziaria del Comune di Martina Franca ha manifestato la necessità di una figura professionale con la qualifica di Istruttore Amministrativo per il servizio tributi; e che, nelle more delle procedure concorsuali, il Sindaco con nota prot. 25762 del 5/10/2012, su istanza del Dott. Suma, ha fatto richiesta di nulla osta all’Ente Provincia di Ferrara per il comando del dipendente in possesso in argomento dei requisiti richiesti.

Eppure l’Ente Comunale ha espletato un concorso pubblico attivando procedure di mobilità per n.1 posto cat. C – istruttore amministrativo per il servizio tributi la cui prima in graduatoria risulta esserela Sig.ra De Vincentis Maria Paola, vedasi determina n. 357 del 14 novembre. Allora la domanda è quanto tempo è necessario per espletare le procedure concorsuali, atteso che il comando del Dott. Suma scadrà il 31/10/2013?

Sembra superfluo rammentare che l’art. 56 t.u. n. 3/1957 vieta “l’assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono” poiché il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale e per motivate esigenze che ne giustifichino l’adozione. L’art. 30 del Dlgs n. 165/2001 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse al comma 2-bis recita testualmente che “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”. Ecco perché l’assessore Lorenzo Basile parla diassunzioni a comando”.

Bene fa Lorenzo Basile a sottolineare che “a causa delle sconsiderate scelte politiche delle scorse Amministrazioni” in merito al fabbisogno del personale il Comune, ha una esigua pattuglia di dipendenti. Dovrebbe, però, rammentare che l’amministrazione Palazzo, oltre che “uno staff composto dal doppio delle persone e che, forse, costava ai cittadini due volte tanto”,  fece assunzioni di personale attraverso l’espletamento di procedure di mobilità. Forse, si dovrebbero meglio individuare le voci che vanno considerate ai fini della riduzione delle spese di personale, riguardanti  “i decreti di contenimento della spesa non consentono, se non in parte, il reintegro del personale che ha lasciato l’attività”. Guarda caso, la Circolare 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato, pietra miliare sulla quale gli enti locali hanno basato le scelte negli ultimi anni, considera spese di personale: le spese per contratti di somministrazione di lavoro, le retribuzioni lorde – trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale comandato presso altre amministrazioni, le spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto. Strano è che questa Amministrazione, negli ultimi tempi, ha fatto sempre più uso dell’istituti innanzi citati, per far fronte all’emergenza assunzioni, pur avendo con la delibera n. 57 del 18 luglio determinato il limite dell’assunzioni in ragione delle cessazioni avvenute negli anni 2010 e 2011 e delle rispettive spese di personale, ed in ragione della delibera stessa, dato seguito ad “assunzioni attivando procedure di mobilità”

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